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stati membri dell’Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2021. I contributi nazionali verranno calcolati dalla Commis- sione Europea in base agli obblighi di comunicazione già imposti dalla Direttiva sui Rifiuti da imballaggio (Direttiva 94/627CE) e dalla relativa Decisione di Esecuzione (Deci- sione UE 2019/665).
Per l’Italia, uno degli Stati membri ai quali la Commissione ha riconosciuto l’applicazione di una riduzione forfettaria annua (decisione UE 2020/2053) l’ammontare da detrarre forfettariamente ogni anno è stato determinato in poco più di 184 M€. Considerando che secondo il Programma gene- rale di prevenzione nel 2019 sono stati immessi al consumo 2,315 Mt di imballaggi in plastica e ne sono stati avviati al ri- ciclo il 45,5%, ciò comporta che nello stesso anno non sono state riciclate 1,261 Mt. Ossia, detratta la quota forfettaria si- gnifica per l’Italia un prelievo di quasi 825 M€/a.
Si osserva, poi, che la direttiva 94/62/CE (imballaggi e rifiuti di imballaggio), come poi successivamente modificata ed integrata, non fa distinzione tra le diverse tipologie e carat- teristiche dei polimeri plastici, pertanto rientrano nel campo della tassazione anche i rifiuti di imballaggi di bioplastica non riciclati. La combinazione tra il regolamento Reach e la direttiva imballaggi non permette infatti di diversificare un polimero da fonte fossile rispetto a uno ottenuto da bio- massa (l’art. 3 della Direttiva SUP stabilisce che gli unici po- limeri esclusi dal suo campo di applicazione sono quelli naturali, non modificati chimicamente. Nel caso delle stovi- glie, non sono ammessi neanche i manufatti realizzati in ma- teriale poliaccoppiato).
La Plastic tax Europea, come detto, impatta a livello degli Stati membri. Le filiere italiane delle aziende produttrici di manufatti plastici dovranno invece a loro volta far fronte ad una Plastic tax Italiana, analoga nelle intenzioni e al con- tempo concettualmente differente in quanto nata non con l’intento di emulare la tassa europea, bensì sull’onda della Direttiva SUP (peraltro non ancora recepita, stante il disegno di legge approvato in prima istanza solamente al Senato).
Inizialmente l'entrata in vigore della tassa italiana era previ- sta per luglio 2020, in seguito posticipata, come da Decreto Rilancio n.34 del 2020, al 1° gennaio 2021. Poco prima del- l'entrata in vigore, è stata ulteriormente posticipata di sei mesi a causa delle condizioni di difficoltà in cui vertono le imprese delle filiere interessate dalla tassazione, a seguito del perdurare della pandemia da Covid-19.
L’imposta, così prevista dalla Legge di Bilancio 2020, si ap- plica al consumo dei manufatti realizzati con materiale pla- stico aventi funzione di contenimento, protezione,
manipolazione o consegna di merci ovvero prodotti alimen- tari (anche in forma di fogli, pellicole o strisce) che siano stati ideati ed immessi sul mercato per un singolo impiego. Pro- dotti, dunque, progettati per non essere riutilizzati o per so- stenete più utilizzi durante il loro ciclo di vita. Tali manufatti sono stati definiti, analogamente all’utilizzo del termine co- munitario SUP, con la sigla MACSI (Manufatti in plastica con Singolo Impiego).
La Plastic tax Italiana, considerata a tutti gli effetti un’impo- sta sul consumo dei prodotti in plastica con singolo impiego e non riciclabili, anche laddove accompagnata da incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegra- dabile e compostabile, graverà infatti sulle aziende produt- trici per 450 € ogni tonnellata di plastica prodotta (compreso il tetra-pak) ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteg- gere medicinali. Il disegno di legge che dovrebbe recepire la Direttiva, modifica infatti la lista dei SUP e sdogana come utilizzabili i materiali biodegradabili, a differenza di quanto prescritto nell’art.3 della Direttiva stessa.
I soggetti obbligati a versare la plastic tax sono numerosi: per quanto riguarda i MACSI fabbricati in Italia, spetta al fab- bricante oppure al committente, in conto lavoro, di MACSI; per i prodotti provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, spetta al soggetto che acquista MACSI (nel caso di vendite B2B) oppure al cedente (nel caso di vendite B2C) a consu- matori privati in Italia; per quanto riguarda invece i prodotti provenienti da paesi terzi, la responsabilità ricade invece sull’importatore. L’accertamento dell’imposta avviene sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento dell’im- posta dovuta.
In ultima stesura, la nuova Legge di Bilancio 2021, ha previ- sto alcune integrazioni in vista dell’attivazione a partire dal 1° luglio. Tra le altre, viene modificata la definizione di MACSI semilavorati, includendo anche le preforme, viene fissata a 25 euro (anziché 10) la soglia di esenzione dell'imposta de- rivata dalle dichiarazioni trimestrali (l’importo minimo do- vuto, in corrispondenza o al di sotto del quale l’imposta non deve essere versata) e vengono rimodulate le sanzioni pre- viste per i mancati adempimenti.
Nel frattempo, il governo Draghi ha preso il posto del go- verno Conte e presumibilmente toccherà al neonato Mini- stero della Transizione ecologica accompagnare una plastic tax che muove i primi passi, scontrandosi con tutte quelle che saranno le implicazioni pratiche, gli umori e le risposte
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