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 Plastic tax Europea ed Italiana
Tassare per ridurre, strategia o scorciatoia?
Quando parliamo di Plastic tax europea ed italiana occorre inquadrare l'introduzione della norma nel più ampio panorama delle nuove misure del-
l'Unione Europea poiché, a conti fatti, dal Piano dell’Unione Europea per l’economia circolare (2015) sono già passati sei lunghi anni e molto si è mosso lungo l’asse Europa-Stati membri nel perseguimento di un’economia finalmente cir- colare in luogo di un’economia lineare.
Agli inizi del 2018 la Commissione europea ha approvato la Strategia europea per la plastica nell’economia circolare per intraprendere azioni concrete volte ad affrontare i problemi ambientali connessi alla produzione della plastica, nonché ai suoi usi e consumi.
Nel giugno 2019, in GU Europea viene pubblicata final- mente la direttiva UE 2019/904, conosciuta con il nome di direttiva SUP (Single Use Plastics), destinata a ridurre e pre- venire l’impatto ambientale di determinati manufatti in pla- stica non riciclabili in presenza di alternative disponibili. Questo sembra porre fine a prodotti come: piatti, posate, cannucce, contenitori in polistirene espanso destinati al con- sumo mono uso di cibi e bevande (con rispettivi tappi e co- perchi) e prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile. Gli Stati membri sono stati altresì chiamati adottare misure volte a ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica mo- nouso per i quali non esiste al momento alternativa, avendo, dalla pubblicazione in Gazzetta Unica, due anni di tempo per recepire la Direttiva nelle proprie legislazioni.
Va sottolineato a questo punto un particolare: alcuni Stati membri dell’Unione Europea, già prima della Direttiva uti- lizzavano una leva fiscale di tipo tassativo per indirizzare il comportamento dei propri cittadini verso una riduzione nel- l’utilizzo di specifiche tipologie di materiali plastici. Secondo uno studio dell’OCSE effettuato nel 2019, in tal senso infatti Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Paesi Bassi e Slovenia già avevano intrapreso questa strada, seppur con modalità, importi e meccanismi applicativi eterogenei fra loro.
L’Italia, dal canto suo, già nel lontano 1988 tentò di incenti- vare l’utilizzo di materiali “biodegradabili” (legge 478/1988) introducendo una tassa sui sacchetti in plastica non biode-
gradabili che prevedeva l'assoggettamento di 100 lire per ogni shopper non biodegradabile. Nonostante la tassazione sortì in effetti un effetto deterrente (tanto che l'uso dei sac- chetti scese di oltre il 30%), la legge n. 427 del 1993, tuttavia, abrogò questa disposizione.
A novembre 2019, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Gualtieri, in occasione dell'audizione nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge di bi- lancio per il triennio 2020-2022, sottolineò l'importanza del provvedimento appena varato:
“La cosiddetta plastic tax è quella che introduce un’imposta sulle plastiche monouso, che sarà applicata su imballaggi e contenitori, ma non riguarderà la plastica compostabile e al- cuni prodotti sanitari e naturalmente non riguarda nessun oggetto di plastica che sia mono uso. È un’imposta che è stata immaginata esclusivamente su un tipo di plastica, mo- nouso non compostabile, che deve essere ridotta. Esistono direttive europee che vieteranno fra poco alcuni oggetti prodotti con plastica monouso e quindi è ragionevole che si utilizzi anche la leva fiscale per incentivare e sostenere una graduale riduzione della plastica monouso, che va ridotta. Non solo ridotta, anche riciclata. Esistono le tre ‘R’, riduzione, riciclo e riuso e noi dobbiamo sostenerle tutte, quindi è giu- sto che anche il riciclo debba essere incentivato ulterior- mente”
Nonostante le dichiarazioni di intenti degli Stati membri siano state in larga misura sulla falsariga di quelle rilasciate dalla Commissione Europea, le specifiche del provvedi- mento hanno in realtà provocato reazioni di segno discor- dante nei vari Paesi, con domande immediate sulle modalità di calcolo, sulla sua applicazione nella filiera, e sulla possibi- lità che questo provvedimento susciti discrepanze norma- tive ancora maggiori riguardo alle materie plastiche.
Nel concreto, la nuova Plastic tax Europea, calcolata in 800 €/t, verrà applicata a tutti i rifiuti plastici da imballaggi non riciclati, calcolandone il peso come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato mem- bro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballag- gio di plastica riciclati nello stesso anno, determinato a norma della direttiva 94/62/CE e dovrà essere versata dagli
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